Vista la legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 8472 del 30
dicembre 1987, concernente l'approvazione del regolamento citato;
 
                               Decreta:
 
   E'   emanato   il   regolamento   per   le  provvidenze  a  favore
dell'assistenza scolastica secondo  il  testo  allegato  al  presente
decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 15 febbraio 1988
 
                               MAGNAGO
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988
 Registro n. 3, foglio n. 72
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REGOLAMENTO D'ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 GENNAIO 1967, N. 4
   "PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA".
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi  della  legge  provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, la
giunta provinciale puo' erogare, per le spese previste dal successivo
art.  2  contributi  a  favore  di enti, associazioni e comitati che,
senza fini di lucro, gestiscono collegi o convitti.  Beneficiari  dei
contributi  possono  essere  solo  quei  collegi o convitti dove sono
ospitati alunni frequentanti le scuole elementari e/o  le  secondarie
di I e II grado.