Vista la legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8472 del 30 dicembre 1987, concernente l'approvazione del regolamento citato; Decreta: E' emanato il regolamento per le provvidenze a favore dell'assistenza scolastica secondo il testo allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 15 febbraio 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1988 Registro n. 3, foglio n. 72 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO D'ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 GENNAIO 1967, N. 4 "PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA". Art. 1. 1. Ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, la giunta provinciale puo' erogare, per le spese previste dal successivo art. 2 contributi a favore di enti, associazioni e comitati che, senza fini di lucro, gestiscono collegi o convitti. Beneficiari dei contributi possono essere solo quei collegi o convitti dove sono ospitati alunni frequentanti le scuole elementari e/o le secondarie di I e II grado.